Art. 14.
(Elenco nazionale dei produttori biologici).

      1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'elenco nazionale dei produttori biologici. L'elenco è articolato in sezioni diverse, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire propri elenchi di produttori biologici, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.
      3. I produttori compresi negli elenchi di cui al comma 2, ove istituiti, devono essere registrati anche nell'elenco nazionale di cui al comma 1; a tale fine, la regione o provincia autonoma interessata comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i nominativi dei produttori presenti nel proprio elenco e i relativi aggiornamenti.